Statuto

Lo statuto originario dell’Istituto storico bellunese della Resistenza venne redatto e approvato nel 1965 quando nacque l’associazione. Fu poi modificato dall’Assemblea dei soci il 17 ottobre 1993 quando venne anche modificata la denominazione dell’associazione nella forma attuale: Istituto storico bellunese della Resistenza e dell’età contemporanea.
Il 29 marzo 2021 l’Assemblea dei soci ha proceduto all’approvazione del nuovo atto costitutivo per adeguare l’associazione al Codice del Terzo settore.

Statuto dell’Istituto Storico bellunese della Resistenza e dell’Età Contemporanea Aps

Art. 1 – Costituzione denominazione e sede
È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa, anche regionale, l’Ente del Terzo Settore denominato Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell’Età Contemporanea – Associazione di promozione sociale, in sigla Isbrec – Aps, (d’ora in poi denominata “Istituto”) che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, dotata di personalità giuridica, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo Aps o la locuzione “associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
La sede legale è in Belluno, Piazza Mercato, 26.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Istituto, su delibera del Consiglio direttivo, potrà istituire sedi secondarie in ambito provinciale.
L’istituto fonda le proprie attività e i propri progetti ispirandosi ai valori dell’antifascismo e della Resistenza espressi nella Costituzione della Repubblica italiana e fa propri gli ideali di democrazia, libertà e pluralismo culturale.

Art. 2 – Statuto
L’Istituto è disciplinato dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

Art. 3 – Finalità e attività
L’Istituto esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l’Istituto promuove lo studio della storia della Resistenza e dell’età contemporanea in un contesto locale, nazionale ed europeo. A tal fine:
a) raccoglie e ordina tutti i documenti e i cimeli che interessano la storia della Resistenza, nonché di altri periodi della storia contemporanea, raccoglie, cataloga e conserva documenti (cartacei, fotografici, cinematografici e digitali), archivi e biblioteche private o pubbliche oggetto di donazioni, lasciti o di acquisti;
b) promuove convegni di studio e iniziative d’aggiornamento e ricerca rivolte agli insegnanti, con particolare riferimento ai temi dell’integrazione europea;
c) raccoglie testimonianze, promuove inchieste presso enti pubblici e privati, dati statistici sulla vita militare, economica, politica, sociale, culturale e religiosa;
d) realizza, anche in accordo con altri enti e istituzioni, studi e ricerche, manifestazioni, convegni, iniziative scientifiche e divulgative sulla storia contemporanea, sia in sede locale che regionale e nazionale;
e) cura la pubblicazione di una rivista periodica assieme a collane di studi e monografie in ordine agli argomenti di cui alle lettere precedenti;
f) mette a disposizione di studiosi, esperti, studenti, soci e lettori il proprio patrimonio documentale e librario;
g) svolge le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
Le attività che l’Istituto si propone di svolgere a favore dei propri associati e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono quelle individuate alla lettera i) dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. L’istituto potrà svolgere anche attività diverse da quelle elencate, come previsto e nei limiti definiti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
Le attività da svolgere sono definite dal Consiglio direttivo su proposta dell’Assemblea dei soci.
L’Istituto può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza tra i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs.117/2017.
L’Istituto può esercitare, a norma dell’art. 6 del Cts, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte Consiglio direttivo.
L’Istituto opera nel territorio della Regione del Veneto.

Art. 4 – Rapporti con altri istituti
L’Istituto fa parte, in qualità di socio, dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”-Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, mantenendo la propria autonomia giuridica, scientifica, funzionale, patrimoniale e gestionale. Collabora nelle forme e nei modi più opportuni con la rete degli istituti associati al medesimo Istituto nazionale.
L’Istituto, a seguito di formale delibera del Consiglio direttivo, potrà collaborare e/o partecipare, anche in qualità di socio, ad organismi o associazioni culturali aventi sede in Italia i cui obbiettivi risultino coerenti con le proprie finalità.

Art. 5 – Associati
L’Istituto è ordinato su base associativa.
Possono essere ammessi come soci ordinari dell’Istituto, secondo criteri non discriminatori (Cts, art. 35, c. 2), le persone fisiche italiane o straniere, maggiorenni e di ambo i sessi, che condividono le finalità espresse nel presente Statuto.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’Istituto, su domanda dell’interessato è deliberata dal Consiglio direttivo nella prima seduta valida successiva alla data della presentazione della domanda. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
È facoltà del Consiglio direttivo non approvare l’istanza di adesione laddove sussistano fondati motivi di incompatibilità con i valori statutari.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
La qualità di associato dà diritto a intervenire nelle assemblee dell’’Istituto ed esprimere il proprio voto, accedere alle cariche associative, ed a partecipare a tutte le attività promosse dalla stessa.
I soci si distinguono in:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci sostenitori;
d) soci onorari.
Sono considerati Soci fondatori gli esponenti che nel 1965 fondarono l’Istituto. Sono Soci ordinari le persone fisiche che versano annualmente la quota di associazione. Sono Soci sostenitori coloro che versano una quota di associazione annuale superiore almeno al doppio di quella fissata per i Soci ordinari.
La quota associativa non è trasmissibile, rimborsabile e rivalutabile.
Ove ne ravvisi l’opportunità, l’Assemblea dei Soci può nominare membri onorari per speciali benemerenze acquisite nell’attività dell’Isbrec, persone fisiche, enti del terzo settore e enti pubblici. I membri onorari non sono soci, non sono tenuti a versare la quota annua di associazione ed è loro facoltà di partecipare all’Assemblea dei Soci, tramite un delegato, privo del diritto di voto e del potere di accedere alle cariche sociali. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi;
b) essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
c) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 25 Libri sociali;
e) prendere visione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
f) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annua dell’anno in corso;
g) partecipare all’attività dell’Istituto in qualità di volontario;
h) fruire di eventuali agevolazioni sulle pubblicazioni curate dall’Istituto;
i) denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.
Hanno il dovere di:
– rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
– versare la quota associativa annua secondo l’importo, le modalità e i termini di versamento stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 7 – Volontariato e attività di volontariato
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tutte le attività negli organi sociali individuali e collettivi dell’Istituto sono prestate a titolo gratuito.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Istituto.
Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo (Cts., art. 17, c. 3). Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento previa comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.
L’associato che non versa la quota associativa per tre annualità consecutive può essere escluso dall’Istituto su decisione del Consiglio direttivo.
L’associato che contravviene gravemente alle norme statutarie può essere escluso con delibera del Consiglio direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 9 – Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di controllo, se nominato (ricorrendone i presupposti di legge);
e) l’Organo di Revisione legale dei conti, se nominato (ricorrendone i presupposti di legge).
Tutte le cariche sociali sono assunte volontariamente a titolo gratuito e senza fini di lucro. È esclusa ogni possibile forma di remunerazione, anche indiretta, per l’opera prestata. Ai membri degli organi sociali possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 10 – L’Assemblea dei soci
L’Assemblea è composta dagli associati all’Istituto, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota annua. È l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Istituto o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
È convocata almeno una volta l’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente data, ora e luogo della riunione, l’ordine del giorno e l’eventuale data della seconda convocazione.
L’avviso di convocazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o altro mezzo idoneo agli indirizzi risultanti dal libro degli associati.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o a richiesta del Consiglio direttivo.
Le votazioni sono effettuate per voto palese, tranne quelle riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’Istituto.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria si riunisce in provincia di Belluno.

Art. 11 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria degli associati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
Per la validità delle delibere Assembleari è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto o delibera lo scioglimento dell’Associazione con la presenza di almeno il 75% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

Art. 13 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea:
a) determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
b) approva il bilancio d’esercizio o il rendiconto di cassa, la relazione sull’attività svolta e il programma di lavoro finalizzato a realizzare gli scopi statutari;
c) elegge i componenti del Consiglio direttivo e ne determina il numero;
d) nomina l’Organo di controllo e fissa il numero dei suoi componenti;
e) nomina l’Organo di revisione legale dei conti;
f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
g) approva un eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Istituto;
i) può conferire la qualifica di membro onorario a coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’attività dell’Associazione;
j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 – Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo governa l’Istituto ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi programmatici dell’Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 15 membri, comunque in numero dispari, eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili per n. 3 mandati.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell’Istituto o su richiesta di un terzo dei suoi membri e si riunisce in provincia di Belluno.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di morte, dimissioni o decadenza dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvederà alla loro surroga con eventuali candidati non eletti alle precedenti elezioni, secondo l’ordine dei voti. I Consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva scadenza naturale dell’intero Consiglio direttivo. Qualora mancasse un candidato non eletto nelle precedenti elezioni, il posto vacante resta tale sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo in carica.
I membri del Consiglio direttivo che risultassero assenti ingiustificati per tre convocazioni consecutive decadono e saranno sostituiti con le modalità previste nel precedente comma.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di 5, l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 15 – Funzioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea dei Soci.
In particolare:
1) amministra l’Istituto;
2) attua le delibere delle assemblee;
3) predispone il bilancio d’esercizio o il rendiconto di cassa dell’Istituto per sottoporli all’approvazione dell’Assemblea annuale dei soci;
4) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
5) è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
6) elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente;
7) nomina un Direttore, un Tesoriere e, occorrendo, un Segretario;
8) nomina il Comitato scientifico;
9) in accordo con il Direttore può delegare delle figure che collaborino alla gestione dell’archivio, della biblioteca e delle altre attività dell’Istituto;
10) nomina eventuali rappresentanti presso altri Istituti, Istituzioni o Associazioni;
11) delibera l’ammissione e l’esclusione dei Soci;
12) stabilisce l’importo della quota associativa annuale;
13) definisce il programma di lavoro con il relativo impegno di spesa;
14) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
15) delibera le convenzioni tra l’Istituto e le Amministrazioni pubbliche e ne determina anche le modalità di attuazione;
16) convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.
Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 – Il Presidente
Il Presidente
a) è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti;
b) rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno;
c) dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea;
d) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all’attività compiuta;
e) rappresenta l’Istituto nelle sedi istituzionali e cura le relazioni con gli altri Istituti della rete nazionale e gli amministratori degli Enti locali;
f) firma gli atti ufficiali dell’Istituto.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art. 17 – Organo di controllo
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.L.g.s. 117/2017.
È facoltà dell’Assemblea dei soci, anche in assenza dell’obbligo di legge, nominare l’Organo di controllo. In tal caso il membro o i membri dell’Organo di controllo saranno scelti tra i propri associati.
L’Organo di controllo, qualora nominato dall’Assemblea dei Soci, deve:
– vigilare sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul principio di corretta amministrazione;
– vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
– esprimere parere sulla corretta redazione del bilancio di esercizio;
– esercitare monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo anche formulando specifiche richieste ai membri del Consiglio direttivo e ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Art. 18 – Organo di Revisione legale dei conti
Può essere nominato, nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 – Il Direttore
Il Direttore:
a) sovrintende alle attività dell’Istituto;
b) è responsabile dell’archivio e della biblioteca;
c) assieme al Comitato scientifico predispone l’istruzione delle proposte culturali e dei progetti scientifici e promuove e coordina le ricerche, gli studi e le attività scientifiche, divulgative e didattiche e il lavoro dei diversi operatori che se ne occupano;
d) in accordo con il Presidente, si adopera perché le decisioni e gli indirizzi degli organi deliberativi siano alla base dell’attività degli operatori dell’Associazione, seguendo le linee generali impostate dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio direttivo;
e) nel caso non sia membro del Consiglio direttivo, ha facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo;
f) riferisce periodicamente sull’attività svolta al Consiglio direttivo;
g) in accordo con il Consiglio direttivo può individuare delle figure che collaborino con lui alla gestione dell’archivio, della biblioteca e delle altre attività dell’Istituto;
h) in mancanza della nomina di un segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e la tenuta dei libri sociali obbligatori.

Art. 20 – Il Tesoriere
Il Tesoriere:
a) conserva e amministra i fondi dell’Istituto ed ha poteri di incassare somme e rilasciare quietanze secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo;
b) il suo operato è controllato dall’Organo di controllo, se nominato;
c) collabora con il Consiglio direttivo alla predisposizione dei bilanci economici annuali;
d) con l’assenso del Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie incombenze ad altro socio;
e) su delega del Consiglio, può operare in autonomia con banche, Istituti di credito, ecc., per la gestione del patrimonio dell’Istituto.

Art. 21 – Il Segretario
Se nominato dal Consiglio direttivo, il Segretario:
a) predispone e gestisce l’organizzazione amministrativa dell’Istituto secondo le indicazioni del Consiglio direttivo e in collaborazione con il Direttore;
b) partecipa alle sedute di tutti gli Organi collegiali, redige i verbali, conserva i registri delle deliberazioni e gli altri libri sociali, cura la corrispondenza.

Art. 22 – Il Comitato scientifico
Il Comitato Scientifico è costituito da numero variabile di componenti nominati del Consiglio direttivo.
Ne fanno parte di diritto il Direttore e il Presidente e studiosi di materie storiche particolarmente qualificati.
Ha il compito di elaborare programmi e progetti di ricerca e attività scientifica, che saranno sottoposti al Consiglio direttivo per la valutazione anche economica, e di collaborare con il Direttore alla loro realizzazione.
Il Comitato Scientifico elegge nel proprio seno un coordinatore.
Può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Art. 23 – Libri Sociali
In osservanza alla normativa vigente, l’Istituto ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta al Consiglio direttivo.

Art. 24 – Risorse economiche
Le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento dell’attività dell’Istituto sono costituite:
a) dalle quote e contributi degli associati;
b) da contributi dello Stato, della Regione, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
c) da contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
d) da entrate derivanti da eventuali prestazioni di servizi convenzionati;
e) da eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
f) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts;
h) da rendite patrimoniali;
i) da attività di raccolta fondi (crowdfounding);
j) da rimborsi da convenzioni;
k) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 – Risorse patrimoniali
I beni dell’Istituto sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati. Le risorse patrimoniali dell’Istituto sono destinate unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità statutarie.
Esse sono costituite:
a) dalle risorse finanziarie accumulate dai soci e con altri accantonamenti;
b) dal patrimonio librario e documentario;
c) da arredi e strumenti vari e da ogni altro tipo di bene che l’Istituto possiede.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’Istituto ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 27 – Bilancio
Il Bilancio di esercizio o il rendiconto economico-finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico finanziario dell’associazione.
Il bilancio di esercizio o il conto consuntivo ed il bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio direttivo con la collaborazione tecnica del Tesoriere entro il 30 aprile e viene presentato con una relazione all’Assemblea ordinaria dei soci che delibererà in merito entro il 30 maggio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 28 – Bilancio sociale
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’Aps Isbrec e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Istituto.

Art. 30 – Personale retribuito
L’Istituto, avendone le risorse, può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’Istituto e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dai contratti di lavoro e da apposito regolamento adottato dal Consiglio direttivo.

Art. 31 – Assicurazione degli associati volontari
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 32 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 33 – Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 34 – Norme transitorie
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.
L’acronimo Ets potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Cosulta l’atto notarile con il verbale dell’Assemblea del 29 marzo 2021 e il nuovo statuto qui
Consulta l’atto notarile di approvazione dello statuto del 1993 qui
Consulta il verbale dell’Assemblea straordinaria del 1993 che ha approvato lo statuto qui
Consulta lo statuto delle origini qui